Le Istituzioni Europee
Sentiamo costantemente parlare di Europa, ma sappiamo veramente di cosa si tratta? Essa è infatti l’unione di numerosi organi specificamente creati per uno scopo preciso e diverso da tutti gli altri, così da consentire un’attenzione ad ogni ambito dettagliata e completa, altrimenti impensabile.
La struttura istituzionale dell’Unione si trovava già delineata nel Trattato di Roma del 1957 ed è stata poi modificata dai successivi trattati, complice anche e soprattutto l’evoluzione della società nel corso degli anni.
Gli organi fondamentali dell’Unione sono:
- Il Consiglio Europeo
- Il Consiglio dei Ministri
- La Commissione Europea
- Il Parlamento Europeo
- La Corte di Giustizia
- La Corte dei Conti Europea
Vediamoli insieme.
Il Consiglio Europeo
Il Consiglio Europeo, istituito nel 1975 ed istituzionalizzato nel 1986 con l’Atto unico, è l’organo di massima rappresentatività politica dell’Unione: esso ha il potere di influenzare tutte le istituzioni fondamentali, anche senza adottare atti vincolanti; le sue decisioni, infatti, sono tradotte in atti da altri organi, in particolare dal Consiglio dei Ministri.
È composto dai Capi di stato o di Governo degli stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione.
Partecipa ai lavori anche l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Presidente del Consiglio europeo viene eletto a maggioranza qualificata, resta in carica per due anni e mezzo ed è rieleggibile una sola volta; egli ha la rappresentanza dell’Unione a livello mondiale, nonché la rappresentanza del Consiglio nei suoi rapporti con le altre istituzioni europee.
Il compito di quest’organo è quello di definire le linee di indirizzo politico, stabilire le priorità, orientare le scelte politiche generali e dare l’impulso necessario allo sviluppo di tutta l’Unione.
Il Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, anche chiamato Consiglio dell’Unione Europea, è l’organo puramente decisionale e dunque quello che esercita il potere legislativo, congiuntamente al Parlamento.
Esso si riunisce a Bruxelles, in Belgio, ed è composto da un rappresentante di livello ministeriale per ogni Stato membro, designato volta per volta dal Governo di ciascuno Stato.
La sua presidenza spetta, a turno, ad un rappresentante di uno degli Stati aderenti, che resta in carica per sei mesi.
La presidenza del Consiglio degli esteri, secondo il Trattato di Lisbona, spetta all’alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza comune, nominato dal Consiglio europeo; il presidente assume anche il ruolo di vicepresidente della Commissione.
In alcune materie esso decide a maggioranza dei componenti, in altre all’unanimità, in altre a maggioranza qualificata.
Il suo compito è quello di adottare gli atti normativi, ratificare i trattati e gli accordi e definire le politiche comunitarie: è qui che gli Stati membri emanano atti normativi a nome dell’Unione, definiscono gli obiettivi politici, coordinano le politiche nazionali e compongono le divergenze.
La Commissione Europea
La Commissione Europea è l’organo esecutivo dell’Unione, ha sede a Bruxelles ed è composta da un membro per ogni Stato, proposto dai Governi.
Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione; egli è eletto dal Parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono.
Il Consiglio, in accordo con il Presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, selezionate in base alle proposte presentate dagli stati membri.
Il Presidente, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione del Parlamento europeo; in seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio a maggioranza qualificata e dura in carica 5 anni.
L’alto rappresentante per gli affari esteri ricopre il ruolo di vicepresidente.
Il suo compito è rappresentare l’Unione di fronte agli Stati che vi aderiscono e anche a quelli estranei, ed è dunque assolutamente indipendente rispetto ai primi.
Oltre ad essere l’organo esecutivo dell’Unione, la Commissione svolge anche altre funzioni: essa ha infatti potere di iniziativa legislativa, proponendo l’adozione degli atti normativi su cui poi decideranno Parlamento e Consiglio.
Con il Trattato di Lisbona è stato inoltre introdotto il diritto di iniziativa legislativa per i cittadini europei: un milione di cittadini appartenenti ad un certo numero di Stati può infatti invitare la Commissione a presentare una proposta su temi ritenuti degni di regolamentazione, a patto che rientri nei settori di competenza dell’Unione; questa procedura è regolata da una sua specifica normativa.
Essa è inoltre custode dei trattati, dunque vigila sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli stati membri, avviando nei loro confronti, in caso di inadempienza degli obblighi derivanti proprio dai trattati, una procedura di infrazione per cui essi dovranno subire un giudizio da parte della Corte di Giustizia; essa può inoltre adottare direttamente dei provvedimenti nei confronti di persone, imprese, organizzazioni che violino le norme comunitarie.
Infine, la Commissione è responsabile della gestione ed esecuzione delle politiche dell’Unione e delle relazioni commerciali internazionali.
Il Parlamento Europeo
Il Parlamento europeo è l’unico organo eletto a suffragio universale diretto: infatti, dal 1979 i suoi membri sono eletti da tutti i cittadini europei; ogni stato elegge una quota stabilita dai Trattati, in base ad un sistema elettorale che ciascuno decide autonomamente. In Italia, ad esempio, il sistema è proporzionale di lista con una soglia di sbarramento al 4%.
I parlamentari sono 754 e sono ripartiti secondo la popolazione di ciascun Paese: all’Italia spettano 72 europarlamentari.
Esso ha sede a Strasburgo, in Francia, anche se le commissioni che preparano i lavori per le sedute plenarie ed i gruppi politici si riuniscono a Bruxelles e la sede del segretario generale è a Lussemburgo; dura in carica 5 anni.
Il Parlamento concorre, nei casi previsti dai Trattati, all’esercizio della funzione legislativa con il Consiglio.
Inoltre, ha il compito di approvare il bilancio: può respingerlo in blocco, a patto che ci sia la maggioranza dei due terzi.
Infine, può esprimere censura nei confronti della Commissione: se tale censura è approvata con i due terzi dei suffragi espressi, ed essi raggiungono anche la maggioranza assoluta dei componenti, la Commissione decade.
Non ha, invece, poteri di controllo sul Consiglio.
La corte di Giustizia
La Corte di Giustizia è l’organo a cui compete in via esclusiva l’interpretazione del diritto di comunitario.
Essa comprende la Corte di Giustizia e il Tribunale ed ha sede a Lussemburgo; è composta da un giudice per ogni Stato membro – dunque, in seguito alla Brexit, da ventisette giudici – che restano in carica per sei anni, con possibilità di rinnovare il mandato.
Il suo compito è assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati: essa decide quindi in ordine alle controversie che possono sorgere relativamente alla legittimità degli atti comunitari e a quelle sorte davanti ad organi giurisdizionali nazionali relative all’interpretazione e applicazione dei Trattati e degli atti comunitari previsti da essi.
La Corte dei Conti
La Corte dei Conti europea è l’organo di controllo contabile dell’Unione, ha sede a Lussemburgo ed è composta da ventisette membri – uno per Stato – che rimangono in carica per sei anni e sono rieleggibili.
Essa ha il compito di esercitare il controllo esterno sulla gestione del bilancio e su quella finanziaria dell’Unione.
Oltre a questi organi, fondamentali per l’Unione Europea sono anche la Banca europea per gli investimenti, il Comitato economico e sociale e la Banca centrale europea.
La Banca Europea per gli investimenti
La BEI, acronimo di Banca europea per gli investimenti, è l’organo preposto a finanziamento di progetti la cui realizzazione contribuisce ad un equilibrato sviluppo dell’Unione; essa ha sede a Lussemburgo e non ha fini di lucro.
Il suo capitale deriva dai versamenti degli stati membri.
Il Comitato Economico e Sociale
Il CES (Comitato Economico e Sociale) ha funzioni consultive ed esprime pareri di natura tecnica. Ha sede a Bruxelles ed è composto da 317 membri in rappresentanza delle varie categorie economico-sociali, divise in: datori di lavoro, lavoratori e attività diverse.
Resta in carica per quattro anni.
In alcune materie previste dai trattati la sua consultazione è obbligatoria.
La Banca Centrale Europea
La BCE, Banca Centrale Europea, è l’organo che ha il compito di definire e attuare la politica economica e monetaria dell’Unione Europea. Essa è indipendente dai governi dei singoli stati e rappresenta il vertice del sistema europeo delle banche centrali, di cui fanno anche parte le banche centrali nazionali. Ha sede a Francoforte e il suo obiettivo principale è la stabilità dei prezzi nei paesi che hanno adottato l’euro, controllando la quantità di moneta in circolazione, l’andamento dei prezzi e fissando i tassi di interesse.
Queste erano le istituzioni dell’Unione Europea! 🙂
Speriamo che questo nostro articolo ti sia utile. Se hai domande o commenti puoi scriverli qui sotto.
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